1° OTTOBRE 2015: COME SI PROGETTA L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI DA QUI IN POI
Si è tanto parlato in queste settimane di efficienza energetica degli edifici, e da oggi, 1° Ottobre 2015, cambia definitivamente il modo in cui si progetta, si verifica e si certifica l’efficienza energetica degli edifici. Sia a livello nazionale, con l’entrata in vigore dei tre Decreti 26/06/2015, sia a livello regionale. Entrano infatti in vigore anche le due Delibere dell’Emilia-Romagna, la DGR n. 967 del 20 Luglio 2015 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e la DGR 1275 del 7 Settembre 2015 sulla Certificazione Energetica.
In questo post vi parliamo nel dettaglio dei contenuti tecnici della DGR 967/15 e dei nuovi Requisiti Minimi per la prestazione energetica che dovranno essere rispettati da qui in poi per tutti gli edifici di nuova Costruzione, per le ristrutturazioni e per gli interventi di riqualificazione energetica.
Quando si parla di Requisiti Minimi, sia che si lavori a livello nazionale con il DM 26/06/2015 sia che si progetti in Emilia-Romagna e applicando perciò la DGR 967/15, la prima cosa da fare è capire che tipo di intervento edilizio si sta attuando. Per ogni intervento, infatti, la nuova legislazione tecnica in vigore dal 1° Ottobre 2015 fissa dei limiti e delle prescrizioni da verificare.
Gli interventi vengono classificati per tipologia:
1) Edifici di nuova costruzione: quelli per il cui il titolo abilitativo viene richiesto dal 1° Ottobre 2015, quelli sottoposti a demolizione e ricostruzione, gli ampliamenti maggiori del 15% del volume esistente o comunque superiori a 500 metri cubi
2) Ristrutturazioni importanti di 1° livello: interventi edilizi che interessano più del 50% dell’involucro edilizio esistente, nello specifico più della metà delle superficie lorda disperdente, e che comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico
3) Ristrutturazioni importanti di 2° livello: interventi edilizi che interessano più del 25% dell’edificio, con o senza rifacimento dell’impianto
4) Riqualificazioni energetiche: interventi sulle pareti, sui solai o sugli infissi dell’edificio che tocchino meno del 25% della superficie esterna dello stesso, o interventi limitati al solo impianto per la climatizzazione invernale
Ora vediamo nello specifico, per ciascun tipo di intervento, quali sono i Requisiti minimi, e quindi i limiti e le prescrizioni, fissati dal DM 26/06/2015 e dalla DGR 967/15.
Edifici di nuova costruzione e Ristrutturazioni importanti di 1° livello
Verifica dei seguenti parametri:
Per la progettazione degli edifici secondo la nuova legislazione viene quindi introdotto il concetto di Edificio di Riferimento, come già accennato in questo post. L’edificio di Riferimento o target è un edificio identico a quello progettato per quanto riguarda geometria, orientamento, zona climatica, destinazione d’uso e condizioni al contorno, ma che ha strutture e impianti definiti dalla DGR 967/15 e di fatto corrispondenti al “minimo” fissato dal legislatore per definire l’edificio energeticamente efficiente.
Ristrutturazioni importanti di 2° livello e Riqualificazioni energetiche
Verifica, in base agli interventi effettuati, di:
Per le riqualificazioni energetiche ci si limita quindi a una verifica puntuale del rispetto di alcuni parametri limitati all’intervento effettuato: se si è interviene sull’impianto si verificano solo i parametri relativi all’impianto, se si coibenta una parete si verificano i parametri termici della parete, e così via.
Per le Ristrutturazioni importanti di 2° livello è invece richiesta la verifica di un nuovo parametro, introdotto proprio dal DM 26/06/2015 e dalla DGR 967/15, H’T.
Questo parametro, definito come coefficiente medio globale di scambio termico, è una sorta di trasmittanza media globale dell’involucro edilizio, che include tutte le strutture su cui si è andati a intervenire, comprensive dei Ponti Termici.
Come saranno quindi gli edifici progettati, costruiti o ristrutturati dal 1° Ottobre 2015? Come era logico aspettarsi saranno energeticamente più efficienti e performanti di quelli costruiti finora: in particolare il legislatore, con il Decreto nazionale 26/06/2015 e la delibera dell’Emilia-Romagna DGR 967/15, ha posto particolare cura nella ridefinizione dei limiti da rispettare per l’involucro edilizio. Non basterà quindi avere impianti energeticamente efficienti e all’avanguardia, o utilizzare le fonti energetiche rinnovabili, ma sempre più attenzione andrà rivolta alle soluzioni costruttive innovative per quanto riguarda pareti, solai, coperture e infissi. Che dire, si parte!
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