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VERIFICARE I CAM PROGETTANDO PER LA CERTIFICAZIONE LEED 

I CAM : cosa sono e a cosa servono
E sai perché? Perché con l’entrata in vigore, nel Maggio 2017, del Nuovo Codice Appalti regolato secondo il Decreto Legislativo 56/2017 è divenuto obbligatorio il monitoraggio dei CAM del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN.

Cosa sono i cosiddetti “CAM” e cos’è il “PAN”? I CAM sono i cosiddetti “Criteri Ambientali Minimi”. Come riporta il sito del Ministero dell’Ambiente i CAM “sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. “

Si distingue tra criteri ambientali “di base” se rispetta almeno i criteri stabiliti dal PAN -GPP e criteri “premianti” se la gara viene aggiudicata col criterio dell’offerta più vantaggiosa.

Il PAN-GPP

Il PAN-GPP, invece, è il “Piano di Azione Nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione”. Il PAN-GPP è stato adottato con il Decreto Interministeriale dell’11 Aprile 2008 e confermato con il Decreto del 10 Aprile 2013.

L’obiettivo del Decreto del 2008, appena citato, è quello di aumentare la diffusione dei GPP, ovvero dei “Green Public Procurement”.

L’UE definisce  il  GPP  (Acquisti  Verdi)  come  il  processo  tramite  cui  le  Pubbliche  Amministrazioni acquistano beni  e  servizi  che hanno un minore impatto  sull’ambiente  durante il loro ciclo di vita. Con la promozione e l’uso del GPP (acquisti verdi) le autorità pubbliche possono influenzare il mercato stimolando l’industria a sviluppare tecnologie verdi che riguardano tutto il ciclo di vita dei prodotti: dalla produzione all’ approvvigionamento, fino al trasporto, l’uso, e lo smaltimento.

L’obbligo dei GPP è stato introdotto per la prima volta dall’art. 68 bis nel D.lgs.n.  163/2006  s.m.i. Per effettuare gli acquisti verdi le PA devono seguire le indicazioni dei CAM . Ogni anno il Ministero dell’Ambiente ha il compito di stabilire le categorie di beni e servizi, gli impatti ambientali e i volumi di spesa sui cui definire i CAM.

CAM e PROTOCOLLI DI SOSTENIBILITA’

L’adozione dei CAM è stata prevista dal D.M. del 24 dicembre 2015. Nello specifico, bisogna tener conto dei CAM  per l’EDILIZIA nell’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione.

Applicando i CAM, ovvero i “criteri ambientali minimi” le pubbliche amministrazioni potranno fare acquisti gare d’appalto verdi ed essere di buon esempio per il mercato.

Quando si parla di CAM  e di bandi di gara si parla anche del “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Criterio che consiste nel tenere conto dei CAM anche durante la stesura dei bandi di gara degli appalti pubblici. In base, infatti, a partire dal Codice Appalti del 2016 viene introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare tutte le specifiche tecniche e le clausole relative ai  CAM nei documenti di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione e di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione edifici e per la gestione di cantieri.

CAM e LEED

Una delle strade più semplici per verificare la presenza dei CAM è quella in cui si sta lavorando per raggiungere la certificazione, come ad esempio quella LEED.

Molte delle fasi di verifica necessarie per giungere a certificare un edificio come LEED permettono di soddisfare anche le verifiche che servono a dimostrare l’adozione dei CAM.

Nel lavoro per raggiungere la certificazione si dovrà dunque fare attenzione a effettuare tutte le verifiche necessarie e a integrare quelle non previste da entrambe le parti.

In base a quanto riportato dal Nuovo Codice degli Appalti:

“Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.”

A chi ci rivolgiamo

Alle aziende che partecipano a bandi di gara per aiutarle a verificare i CAM previsti.

Vantaggi per le aziende

  • poter dedicare tutto il tempo a disposizione a preparare il resto del bando di gara
  • superare i controlli dell’Osservatorio Regionale e di quello Nazionale.
  • gestire meglio i costi di acquisto e tenere conto del ciclo di vita dei prodotti acquistati.

Cosa offriamo

Se stai affrontando un bando di gara e vuoi sapere se le verifiche dei CAM sono soddisfatte contattaci e penseremo noi a fare i controlli necessari. Nel caso le verifiche non fossero soddisfatte ti indicheremo come fare per portarti a metterti in regola con le disposizioni di legge.

Per legge, infatti, ogni stazione appaltante deve inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM.

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