6 RISPOSTE AI DUBBI PIÙ COMUNI SULLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
E’ stato reso pubblico in questi giorni il documento, in cui il MISE, con il supporto tecnico di ENEA e CTI, chiarisce come applicare le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e in particolare dell’articolo 9, comma 5, in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore negli edifici.
Il D. Lgs 102/14, è, infatti, il decreto di recepimento della direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che ha introdotto in Italia l’obbligo di installare impianti di contabilizzazione del calore.
Tutti i condomini, che possiedono un riscaldamento centralizzato, dovranno provvedere alla contabilizzazione del calore, dotando ogni unità immobiliare di particolari dispositivi che consentano di attribuirle i proprio consumi: valvole termostatiche, contatori di calorie, sensori di temperatura, ecc.
La scadenza per adempiere all’obbligo, originariamente fissata il 31 dicembre 2016,è stata prorogata, grazie al Decreto Milleproroghe” al 30 giugno 2017. Per saperne di più dai un’occhiata ad un nostro precedente post a riguardo: “l’obbligo della contabilizzazione del calore”.
Vediamo di seguito le risposte del MISE ad alcune delle domande più frequenti in tema di contabilizzaizone del calore:
Si, qualora sussista un’impossibilità tecnica all’installazione di sottocontatori o una inefficienza in termini di costi e una sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, di cui all’art. 9, comma 5, lettera b) del D.lgs. n.102/2014. Tale impossibilità o inefficienza deve essere documentata tramite apposita relazione tecnica di un progettista o un tecnico abilitato; la suddetta relazione può fare riferimento alla UNI EN 15459.
No. Il proprietario dell’ultimo piano dovrà dotarsi di opportuni contabilizzatori diretti, come previsti dal comma 5, lettera b) dell’art. 9, mentre per la restante parte del condominio è possibile installare un sistema di termoregolazione e contabilizzazione indiretto, come previsto dal comma 5, lettera c) del D.lgs. n. 102/2014.
Si. Si precisa inoltre che in tale procedura è indicato un campo di utilizzo dal 70 al 100 % dell’importo complessivo. L’adozione di tale procedura è comunque indicata come possibilità e non come obbligo.
Si. Il D.lgs. n. 102/2014 definisce l’edificio polifunzionale come un “edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata”, di conseguenza vi è la necessità di ripartire la spesa per la fattura dell’energia acquistata, indipendentemente dalla proprietà del fabbricato.
Per leggere le altre risposte del MISE leggi il documento ufficiale “Chiarimenti in materia di termoregolazione e contabilizzazione del calore”.
Vediamo, adesso, invece, le risposte ad alcune delle domande che ci sono state poste durante la fase di rilievo di alcuni condomini a Bologna:
Con l’entrata in vigore dell’ UNI 10200 i millesimi per il riscaldamento
vengono calcolati rispetto al fabbisogno termico di ogni singolo appartamento che dipende dalle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare.
Le nuove tabelle millesimali per il riscaldamento sostituiscono quindi i millesimi utilizzati in precedenza per il riscaldamento (detti anche millesimi di potenza) e servono a ripartire la quota fissa. La quota volontaria sarà, invece, valutata a consumo secondo le letture dei ripartitori.E se nel tuo condominio non ha ancora adempiuto all’ obbligo sappi che la legge prevede delle pesanti sanzioni. Chi non rispetterà gli obblighi del decreto sarà punito con una multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.500 euro. Ogni regione italiana regola la propria normativa di recepimento della direttiva, e può eventualmente anticipare l’obbligo.
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