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diagnosi energetica
Diagnosi Energetica Aziendale
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GLI ASPETTI TECNICI E ORGANIZZATIVI SANZIONABILI DAL 1° GENNAIO 2016 

Ormai manca poco al nuovo anno, e con l’arrivo del 1° Gennaio del 2016 inizieranno i possibili controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica emessi in Emilia-Romagna. Dopo aver parlato in generale delle non conformità sanzionabili e dell’entità delle sanzioni in un precedente post, oggi ci soffermiamo su alcuni aspetti da tenere particolarmente in considerazione per non incorrere nelle tanto temute sanzioni.

Controlli

Diversi saranno i controlli a cui verranno sottoposti dal 1° gennaio 2016 gli APE e i certificatori energetici che li emettono, sia di carattere tecnico che di carattere organizzativo e gestionale. In particolare elenchiamo alcuni degli aspetti che un certificatore energetico non può trascurare per essere in regola:

 1.    Controllo delle relazioni contrattuali con il cliente

Tutti i certificatori che emettono un Attestato di Prestazione Energetica hanno dichiarato, al momento dell’iscrizione al portale regionale, di essere in possesso di  adeguate capacità organizzative, gestionali e operative tali da gestire in maniera efficace le relazioni contrattuali con il cliente.  Queste dichiarazioni saranno sicuramente oggetto di un controllo, in caso di sorteggio dell’APE emesso; il controllo consisterà nel verificare che il certificatore energetico sia in possesso di:

  • una procedura documentata (quindi scritta) che illustri le modalità in cui gestisce il rapporto con in cliente;
  • una lettera informativa, adottata per ogni APE emesso e sottoscritta dal cliente per presa visione;
  • un contratto o lettera di incarico del certificatore, nella quale siano peraltro indicate le modalità con cui il richiedente può avanzare reclami a fronte di un disservizio.

La mancanza o l’incompletezza di ognuno di questi documenti si configura come una non conformità minore: vista la formula di calcolo delle sanzioni, quindi, anche un APE tecnicamente perfetto ma emesso da un certificatore energetico poco scrupoloso negli aspetti formali di relazione con il cliente potrebbe incorrere in una sanzione di diverse centinaia di euro.

 2.    Controllo del processo di valutazione della prestazione energetica e di emissione dell’attestato di prestazione energetica

Non solo controllo delle relazioni tra il certificatore e il cliente: la nuova DGR 1275/15 della Regione Emilia-Romagnastabilisce che sia soggetto a controllo anche il processo di valutazione della prestazione energetica e di emissione dell’APE. Anche in questo caso il certificatore energetico deve avere elaborato e adottare per ogni APE una procedura documentata in cui sia dettagliato il processo di rilascio dell’attestato. In particolare devono essere specificate: la metodologia adottata per la valutazione della prestazione energetica; le modalità di acquisizione e valutazione dei dati di input; la predisposizione della documentazione, dando la piena disponibilità del documento di procedura e delle registrazioni prodotte.

3.    Controllo della documentazione

L’APE deve essere elaborato e conservato seguendo una procedura documentata che definisca le modalità attraverso cui viene garantita la gestione dei documenti connessi al processo di certificazione energetica. Poiché l’APE resta valido per 10 anni, il certificatore energetico deve aver stabilito, e scritto in una procedura dedicata, in che modo identifica, archivia e rende reperibile tutta la documentazione relativa a quell’APE per 10 anni. Questa procedura è particolarmente utile anche in fase di controllo dell’Attestato: il verificatore chiederà infatti di avere accesso a tutti i documenti conservati, oltre che alle procedure.

Sanzioni

Dal primo gennaio 2016 saranno in atto i controlli a campione degli APE rilasciati in Emilia Romagna, e con i primi “veri” controlli scatteranno le tanto temute sanzioni. Sanzioni che erano già applicabili anche sul territorio regionale in seguito alla pubblicazione delle L 90/2013, ma che ora diventano applicate con sistematicità come stabilito dalla DGR 1275/15 della Regione Emilia-Romagna.

Rivediamo tutte le sanzioni nelle quali si può incorrere, che variano anche in base al soggetto interessato.

  • Un Certificatore Energetico che esegue un attestato di prestazione energetica senza rispettare i criteri e le metodologie della normativa è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di  700 ad un massimo di 4.200 euro. I certificatori che emettono un APE non veritiero rischiano poi il reato penaleper aver dichiarato il falso in un atto notorio. 
  • I proprietari, locatari o responsabili di un immobile che vendono o affittano senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, incorrono in una sanzione variabile tra i 3.000 e i 18.000 euro.
  • Lo stesso vale anche per le agenzie immobiliari che rischiano una sanzione tra i 500 e i 3.000 euro se presentano un annuncio di un immobile non certificato.
  • Il direttore dei lavori deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, il certificato energetico e l’asseverazione per la conformità delle opere, altrimenti rischia una sanzione tra i 1.000 e i 6.000 euro.
  • Tutti i proprietari o conduttori dell’unità immobiliare, gli amministratori di condominio o le eventuali figure terze che se ne sono assunte la responsabilità, rischiano una sanzione variabile tra i 500 ed i 3.000 euro qualora non provvedano alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti di climatizzazione presenti nell’edificio secondo le prescrizioni della normativa. In mancanza di tali controlli si ricorda inoltre che decade la validità dell’APE.
  • Il costruttore dell’edificio sottoposto al controllo rischia una sanzione tra i 3.000 e i 18.000 euro se non dota l’immobile dell’attestato di prestazione energetica.

Se non siete aggiornati sulle recenti evoluzioni normative nazionali e regionali, o avete per le mani un Attestato di Prestazione Energetica e non avete le idee chiare sulla sua regolarità o sulla sua validità, questo è il momento giusto per consultare un tecnico qualificato (e aggiornato!) e approfondire la questione: avete tempo fino al 31 dicembre 2015 per evitare di incorrere nei controlli regionali. Dopo per ogni errore occorrerà mettere in conto il rischio di una sanzione, superiore anche di 10 volte al valore stesso dell’APE emesso.

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