Si avvicina la scadenza per le imprese obbligate a eseguire la diagnosi energetica aziendale: entro il 5 dicembre 2015 l’ENEA dovrà ricevere le relazioni di audit energetico, pena l’erogazione di sanzioni anche assai salate.
Obbligo di diagnosi energetica
Il decreto legislativo 102/2014, approvato il 20 luglio 2014, recepisce le regole europee della direttiva 27 sull’efficienza energetica e introduce l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica aziendale per tutte le imprese che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: oltre 250 dipendenti, fatturato superiore a 50 mln €, bilancio annuo oltre 43 mln €. Lo stesso obbligo vige anche per tutte le imprese “energivore”, a prescindere da dipendenti e fatturato.
Cosa significa effettuare una diagnosi energetica aziendale?
In breve la diagnosi energetica è la procedura che prevede l’analisi della situazione di consumi esistente in una determinata azienda, lo studio delle inefficienze o delle opportunità di miglioramento, la valutazione costi/benefici degli interventi e la pianificazione di possibili strategie di riduzione dei consumi. Si tratta di una procedura molto diversa dalla più nota Certificazione energetica perché va a studiare nel profondo le specificità di ciascuna azienda, il processo produttivo, gli orari di operatività e le procedure utilizzate, anziché utilizzare valori standardizzati. La diagnosi comporta una serie di fasi per approfondire lo specifico profilo di consumo dell’attività, sia legato al comfort ambientale, sia ai processi produttivi utilizzati.
Le fasi della diagnosi energetica
Ad esempio per un’attività industriale sarà necessario preliminarmente effettuare un censimento dei macchinari necessari per il processo, insieme a una valutazione dello specifico schema di produzione utilizzato, in secondo luogo un’analisi del sito produttivo, con l’analisi di impianti elettrici, sistemi di climatizzazione, uffici e aree adibite a deposito; infine è necessaria anche un’analisi dei trasporti interni al sito per creare una baseline di consumi aggiornata. Il profilo di consumo individuato va poi confrontato con i consumi storici ricavabili dagli ultimi anni di bollette per i diversi vettori energetici (elettricità, gas, gasolio,…) e calibrato per ottenere un modello di consumo coerente.
La fase forse più delicata è quella della ricerca degli indicatori di riferimento, che servono per confrontare i valori di consumo individuati con valori di benchmark per valutare la qualità energetica dell’oggetto della diagnosi: per un’attività produttiva, ad esempio, si può ragionare in termini di kWh di energia per unità di prodotto, per un ufficio invece potrebbe essere più opportuno valutare l’energia per addetto, e così via.
Diagnosi energetica ai sensi delle norme UNI CEI 16247
La diagnosi energetica è normata dalle norme UNI della serie 16247 che danno le linee guida generali su come approcciarsi al lavoro. In particolare secondo la norma una diagnosi energetica deve possedere i requisiti di:
L’importanza della diagnosi energetica
L’aspetto della diagnosi energetica aziendale che risulta più utile e importante è il fatto di dare informazioni specifiche per ogni singola realtà, e tanto più l’analisi è mirata e gli indicatori sono tagliati su misura, tanto più i dati del calcolo risultano effettivamente utilizzabili a scopo di attuazione: se è noto che gli investimenti che portano al risparmio energetico sono tra quelli più remunerativi, la conoscenza precisa del profilo di consumo consente di assumere decisioni più corrette e di andare ad aggredire gli sprechi energetici più gravi con interventi che hanno rapidi tempi di ritorno, senza rischiare di procedere “alla cieca” in interventi potenzialmente meno efficaci.
Per questo si può affermare che la diagnosi energetica oltre che un obbligo si configura come un’opportunità per tutte le aziende interessate, anche alla luce degli incentivi disponibili per l’efficienza energetica, come ad esempio i Certificati Bianchi.
Sanzioni
Il D.Lgs 102/2014 prevede sanzioni per le aziende obbligate che non si doteranno di diagnosi energetica entro la scadenza del 5 dicembre 2015: da 4000 a 40000 € per ogni sito aziendale per chi non effettuerà la diagnosi nei tempi previsti e da 2000 a 20000 € per diagnosi che non rispondono ai requisiti previsti dal decreto.
Maggiori informazioni
Se siete interessati a ulteriori informazioni sulla diagnosi energetica oppure non sapete se siete soggetti all’obbligo possiamo verificare le singole situazioni, studiando le modalità più opportune di intervento per rispettare gli obblighi e fornire informazioni utili per l’efficienza energetica aziendale.
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