TUTTI I CHIARIMENTI SUL BONUS FACCIATE NELLA NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Bonus facciate, introdotto dalla nuova legge di Bilancio e valido per tutto il 2020, permette di accedere alla detrazione del 90% per recuperare la bellezza degli edifici che si trovano nelle zone A e B – come definite dal Decreto Ministeriale n.1444/1968.
In questo articolo parleremo del nuovo bonus facciate, degli interventi per cui richiederlo e dei requisiti accedere alle agevolazioni fiscali. Se sei interessato ad accedere a questo bonus o se hai un dubbio: contattaci.
Con il bonus facciate si accede alla detrazione IRPEF o IRES per le spese effettuate nel 2020 che viene ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo.
Non c’è limite alle spese su cui calcolare la detrazione.
Per questo tipo di bonus non è ammesso né lo sconto in fattura né la cessione del credito.
Possono accedere alla detrazione sia persone fisiche sia titolari d’impresa. Sono ammessi a fare richiesta anche gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra gli esclusi tutti coloro che si occupano di arti o professioni che ricadono nel regime forfettario perché il loro reddito non è soggetto a imposta sostitutiva.
Altre condizioni che devono essere verificate quando iniziano i lavori o si sostengono le spese – quando il pagamento avviene prima dei lavori – per poter fare richiesta di accedere al bonus facciate:
Accedono alla detrazione anche i familiari conviventi – coniuge, coniuge per unione civile, parenti – e quelli di fatto, come da legge n.76/2016.
Se i lavori vengono eseguiti su una casa in vendita, chi la compra può avere diritto alla detrazione dopo la firma del contratto.
Tutti i pagamenti – anche nel caso di rate – devono avvenire nel periodo d’imposta in cui la persona o l’impresa è ammessa, per legge, all’accesso alle detrazioni. Nel caso delle persone fisiche, quindi, vanno in detrazione solo i pagamenti con bonifico effettuati nel 2020.
Sono ammessi al bonus tutti gli interventi che hanno lo scopo di “recuperare o restaurare la facciata esterna di edifici esistenti, alcune loro parti, o unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale.
Nello specifico, gli interventi per cui si può richiedere l’accesso alla detrazione del 90% è:
dell’edificio che influisce dal punto di vista termico
Si accede al bonus solo per interventi sulle facciate esterne visibili e non su quelle interne, non visibili dalla strada e non ad uso pubblico.
Tra i lavori agevolabili anche quelli che riguardano il al decoro urbano, ovvero riparazione di grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e parti impiantistiche che si trovano sulla parte opaca della facciata.
In questo caso nell’esecuzione dell’intervento, per accedere al bonus, bisogna anche rispettare:
Nel caso in cui l’intervento si limita a una superficie inferiore al 10% dell’intonaco della superficie disperdente per accedere al bonus basta pagare le spese dell’intervento con un bonifico in cui sono indicati: la causale, il codice fiscale del beneficiario e della ditta, o del professionista che ha eseguito i lavori.
Si può utilizzare il modello messo a disposizione per gli interventi di ecobonus.
Se la superficie interessata dall’intervento è maggiore del 10% dell’intonaco, ovvero rientra tra gli interventi di efficienza energetica, bisogna produrre e conservare anche l’asseverazione del tecnico che attesta il rispetto dei requisiti di legge e l’attestato di prestazione energetica redatto da un tecnico diverso da chi si è occupato dell’intervento. Inoltre, entro 90 giorni dalla fine dell’intervento bisogna inviare la comunicazione del risparmio energetico raggiunto all’ENEA.
Rendiamo più efficiente il tuo condominio
Noi di Gruppo EDEN siamo una ESCo certificata e ci occupiamo dal 2008 di diagnosi energetiche, riqualificazioni e, anche, di incentivi e agevolazioni per effettuare gli interventi di efficientamento energetico. Se vivi in un condominio, sei un amministratore o una Pubblica Amministrazione che vuole effettuare un intervento che riguarda più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente scrivi a info@gruppoeden.it.
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