APPROVATO IL DECRETO SUI CERTIFICATI BIANCHI
Il 4 aprile è entrato in vigore il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ 11 gennaio 2017 sulla determinazione degli obiettivi nazionali di risparmio energetico dal 2017 al 2020.
Il nuovo decreto sui Certificati Bianchi attua quanto previsto dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 e dal Dlgs 4 luglio 2014, n. 102 e stabilisce le nuove Linee Guida per il rilascio per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica che permettono di accedere ai Certificati Bianchi.
Il 30 aprile 2019 era già stata approvata la Guida operativa con le indicazioni per l’accesso al meccanismo. Il 9 maggio 2019 è stata approvata una Guida Operativa valida per l’accesso ai Certificati Bianchi anche per progetti che non riguardano interventi di efficienza energetica. Trovi tutte le informazioni sulle modifiche subite dal meccanismo dei Certificati Bianchi in questo articolo.
Modalità di riconoscimento dei Certificati Bianchi
Tabella degli interventi
Alla fine del decreto, in Tabella 1è riportato un elenco da completare dei tipi di progetti che permettono l’accesso ai certificati bianchi. I progetti vengono classificati in base a:
La tabella si andrà arricchendo nel tempo. Infatti, è prevista la possibilità di presentare progetti non previsti dalla Tabella 1. Sarà poi compito del GSE valutarne l’ammissibilità e consultarsi con Ministero dello sviluppo economico per l’approvazione. Le modalità di aggiornamento della Tabella 1 seguono le indicazioni dell’art. 6, comma 2 del decreto.
Tra gli interventi citati in Tabella 1 troviamo:
Il parametro U
Tenendo in considerazione l’obsolescenza tecnologica e commerciale della tecnologia sottesa al progetto gli anni di vita utile del Certificato Bianco, ovvero il parametro U non possono superare i 10 anni.
Il parametro k
Nel momento in cui il soggetto proponente presenta la richiesta può richiedere che per metà della durata della vita utile del progetto il volume di Certificati Bianchi erogati sia moltiplicato per il fattore K 1 =1,2.
In questo caso, per la rimanente durata della vita utile, il numero di Certifi cati Bianchi emessi va moltiplicato per il fattore K 2 =0,8.
Calcolo dei risparmi conseguiti
Viene effettuato applicando i valori di potere calorifico inferiore di indicati nell’Allegato IV alla direttiva 2012/27/UE.
Nei casi in cui la fonte primaria non sia classificabile in una delle tipologie elencate, il valore di P.C.I. adottato per la valutazione dei risparmi energetici conseguiti dovrà essere certificato da un laboratorio qualificato.
I Certificati Bianchi erogati vengono classificati in base ai risparmi energetici ottenuti e possono essere di quattro tipi :
a) tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
b) tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
c) tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
d) tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.
Dimensione Commerciale dei Certificati Bianchi
La dimensione commerciale dei Certifi cati Bianchi è pari a 1 TEP. Per l’erogazione dei Certificati Bianchi, i risparmi di energia, verificati e certificati, vengono arrotondati a 1 TEP con criterio commerciale.
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