PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO CHE MODIFICA IL D.M. 11 GENNAIO 2017
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 10 maggio 2018 che va a modificare il D.M. 11 Gennaio 2017 e stabilisce gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per il triennio 2017-2020 che devono essere raggiunti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas.
Il 9 maggio 2019 è entrato in vigore un nuovo decreto che ha approvato una Guida Operativa valida per l’accesso ai Certificati Bianchi anche per progetti che non riguardano interventi di efficienza energetica. Il 30 aprile 2019 era già stata approvata la Guida operativa con le indicazioni per l’accesso al meccanismo. Se sei interessato a capire tutte le modifiche che hanno subito i Certificati Bianchi dai un’occhiata a questo articolo.
Vediamo quali sono le modifiche e le novità previste dal Decreto:
Tetto massimo di costo dei Certificati Bianchi
Dopo gli altalenamenti di prezzo degli ultimi mesi che avevano fatto il salire il prezzo di un singolo Certificato a una media di 360 euro, creando un forte divario tra la domanda e l’offerta, con il Decreto il costo del singolo Certificato Bianco, ovvero il risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio, non può essere superiore a 250 euro. Questa nuova regola è valida per i Certificati rilasciati da 1° Giugno 2018.
Nuovi interventi incentivabili
Con l’accordo delle Associazioni di categoria si è deciso di inserire altri 30 nuovi tipi di intervento che permettono l’accesso agli incentivi. Sono stati introdotti diversi valori di vita utile a seconda che si tratti diinterventi di nuova installazione o sostituzione.
I nuovi interventi si trovano nella Tabella 1 dell’Allegato 2 e l’elenco potrà essere modificato e aggiornato nel tempo.
Sono otto le nuove schede per i Progetti Standardizzati.
Certificati Bianchi emessi per progetti
I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del decreto non sono cumulabili con altri incentivi, riguardanti le tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati agli stessi progetti, tranne se necessari per l’accesso a:
Certificati Bianchi non derivanti da progetti
Dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del relativo anno d’obbligo, il Gse emette, a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, Certificati Bianchi dal valore unitario non superiore a 15 euro. Valore unitario che si ottiene alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all’anno d’obbligo.
La cessione di Certificati Bianchi dal GSE per colmare l’obbligo minimo sarà a favore di soggetti che hanno almeno il 30% dei Certificati dovuti per l’obbligo.
Questi Certificati non possono essere ceduti, ricadono in una specifica tipologia e sono emessi e poi annullati dal GSE.
In particolare, i Certificati emessi nel periodo precedente al 1° giugno 2018, vengono emessii dal Gse al valore di 10 euro.
Il nuovo Decreto entra in vigore domani 12 Luglio 2018 e sarà valido per tutti i progetti presentati secondo le norme del D. M. 11 Gennaio 2017.
Se sei curioso di capire come e perchè si è arrivati alla necessita di emanare un nuovo Decreto leggi la nostra analisi sulla situazione dei Certificati Bianchi dopo il D.M. 11 Gennaio 2017.
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