Con l’entrata in vigore del decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei provvedimenti attuativi – come la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE – i consumatori di energia elettrica si possono unire in comunità per produrre e condividere l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, tramite fonti rinnovabili.
Il GSE – Gestore dei Servizi Energetici – riconosce un contributo economico a chi aderisce al “servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” che viene applicata all’’energia elettrica condivisa.
L’energia elettrica condivisa è uguale al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete e l’energia elettrica prelevata da chi consuma.
Possono usufruire del contributo:
Vediamo che differenza c’è tra questi due gruppi, ovvero tra gli autoconsumatori e le comunità energetiche.
È composto da almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile dello stesso condominio, o edificio, che agiscono come gruppo, in seguito a un accordo privato.
L’autoconsumatore di energia rinnovabile produce energia elettrica rinnovabile per sé e può immagazzinarla o venderla se non è la sua attività commerciale, o professionale, principale. L’impianto può essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestito da un soggetto terzo, che deve seguire le istruzioni dell’autoconsumatore.
Si tratta di un soggetto giuridico:
Lo scopo di una comunità energetica è dare vantaggi ambientali, economici o sociali – anziché profitti economici – ai propri membri.
I vantaggi di unirsi e formare una comunità energetica:
Costituire una comunità energetica significa mitigare la povertà energetica perché si ottimizzano/riducono i consumi energetici e si diventa più consapevoli di come usare al meglio l’energia.
Basti pensare che nel 2018, secondo l’Osservatorio della Commissione Europea, 80 milioni di persone – di cui 4 in Italia – non sono riuscite ad acquistare quei beni energetici minimi, indispensabili per il loro benessere.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico porta a un aggiornamento e ammodernamento delle tecnologie e anche all’uso di fonti rinnovabili, dunque, contribuisce al risparmio energetico.
La creazione di una comunità può essere un primo segno verso un passaggio alla cosiddetta ‘sharing economy’, o economia della condivisione, in cui le persone condividono lavoro, tempo, beni e servizi.
Per quanto riguarda contributi e incentivi bisogna distinguere in due casi a seconda se si accede oppure no alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%.
Si accede al contributo economico per ogni impianto di produzione di energia elettrica dalla prima data utile per determinare l’energia elettrica condivisa.
Per ogni kWh di energia elettrica condivisa, il GSE riconosce alle comunità energetiche, per 20 anni:
Trascorsi i 20 anni, il contratto può essere prorogato.
Sul sito ufficiale del GSE sono indicati:
Nel documento ‘Le comunità energetiche in Italia’ l’ENEA riporta alcuni esempi di comunità energetiche all’estero e alcuni italiani. Tra quelli italiani troviamo:
La comunità energetica Pinerolese comprende: 15 impianti fotovoltaici diversi da quelli domestici; centrali idroelettriche (450 kW) e produzione di biogas. Inoltre, è attivo un sistema di cogenerazione ad alta efficienza che produce calore ed elettricità.
La comunità energetica bolognese GECO – Green Energy Community – che interessa i quartieri Pilastro e Roveri ed è portata avanti da ENEA e dall’Università di Bologna.
N nel 2011 l’Associazione comunità energetica di San Lazzaro di Savena, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha messo in atto il progetto “Tetto fotovoltaico collettivo per le scuole elementari Fantini”.
È stato realizzato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica sul tetto della Scuola e i cittadini – residenti e non – hanno potuto acquistare delle quote dell’impianto, al costo di 250 euro ciascuna. Il contributo statale ottenuto per l’impianto ha portato a guadagni che sono condivisi in maniera proporzionale tra tutti coloro che avevano acquistato delle quote. Le eccedenze sono state destinate al Comune.
Proprio l’anno scorso Legambiente ha redatto un documento dedicato ai Comuni 100% rinnovabili presenti in Italia.
Facendo un intervento di riqualificazione energetica – e/o di adeguamento sismico – è possibile accedere al Superbonus 110% -, detrazione fiscale che pare sarà prorogato anche per tutto il 2023.
Una volta verificato il possesso dei requisiti, con uno studio di fattibilità elaborato da un tecnico, è possibile abbinare all’intervento trainante – solitamente l’installazione di un cappotto per l’isolamento termico – un intervento non trainante come l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Rientrano nella detrazione del 110% gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp e che rientrano in una spesa massima di 48.000 euro. Se i condomini formano un gruppo di autoconsumatori l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico potrà essere condivisa.
La normativa prevede, infatti, che una volta attivato l’impianto fotovoltaico con il gestore della rete di distribuzione è possibile accedere contestualmente:
Ci stiamo muovendo anche noi in questa direzione. Diamo tutte le informazioni necessarie in tema di gruppi di autoconsumatori agli amministratori dei condomini per cui ci stiamo occupando della riqualificazione energetica con il Superbonus. Per seguire gli aggiornamenti su comunità energetiche e sul Superbonus 110, iscriviti alla newsletter o seguici sulle nostre pagine social, Facebook e LinkedIn.
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