Negli edifici dotati di un sistema di riscaldamento centralizzato come i condomini e privi di un sistema di termoregolazione per singolo appartamento si hanno spesso sprechi di energia termica in appartamenti sfitti o presenza di temperature interne diverse tra le varie unità abitative. Questo accade perché spesso gli appartamenti ai piani intermedi hanno temperature interne troppo elevate rispetto ad altri che, al contrario, hanno una maggiore superficie disperdente esposta (es. in copertura, al pian terreno o al primo piano direttamente sui portici).
Per incentivare la razionalizzazione dei consumi e ridurre gli sprechi, è stata emanata nel 2013 la norma UNI 10200.
Tale norma tecnica è, infatti, citata nell’Art.9, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 102/2014 come criterio per una corretta ed equa ripartizione delle spese per il riscaldamento durante l’inverno e per l’acqua calda sanitaria in edifici di tipo condominiale, provvisti o meno di dispositivi per la contabilizzazione dell’energia termica.
Il D.Lgs. 102/2014, attuazione della direttiva 2012/30/UE sull’efficienza energetica, obbliga tutti i condomini e gli edifici polifunzionali che presentano una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o una rete di teleriscaldamento, ad installare contatori individuali o contabilizzatori per misurare il consumo di calore per ciascun radiatore.
Un obbligo che va assolto entro il 30 Giugno 2017.
Spesso la legislazione vigente, nelle principali disposizioni in materia, cita congiuntamente i concetti di contabilizzazione del calore e di termoregolazione. La contabilizzazione permette di “contare” l’energia richiesta per riscaldare la singola unità immobiliare, la termoregolazione, invece, consente di gestire l’erogazione di calore secondo le esigenze del singolo utente. Tale sistema consente all’utente di gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma all’interno della propria unità immobiliare secondo il principio “pago in base a quanto consumo”.
In altre parole, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore premiano il comportamento virtuoso del singolo utente che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi, avendo la possibilità di effettuare un controllo del proprio consumo e del conseguente costo.
A seconda del tipo di dispositivo e del principio di funzionamento si parla di:
In termini pratici, l’adozione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore richiede:
Per quanto riguarda i consumi distinguiamo tra due tipologie:
La procedura di ripartizione della spesa totale di riscaldamento e acqua calda sanitaria secondo la UNI 10200 può essere riassunta in 6 semplici passaggi:
Secondo le disposizioni del DPR 59/2009, inoltre, l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, deve essere comunque attuata contestualmente all’esecuzione di interventi quali: la sostituzione del generatore, la ristrutturazione di impianto termico, la nuova installazione di impianto termico in edifici esistenti con un numero di unità abitative superiori a quattro.
In particolare il progetto dell’impianto di contabilizzazione consiste in:
Nel caso di contabilizzazione diretta è previsto anche il dimensionamento delle portate in modo da ottenere in esercizio valori di salto termico elevati e la conseguente scelta del tipo di contatore corretto in funzione dei valori di portate previsti.
Va detto che la UNI 10200 è stata pubblicata nel rispetto del principio – insito nella Legge n.10/1991 (art.26 comma 5) – secondo cui ciascun utente paga in base a quanto effettivamente registrato. Le delibere inerenti contabilizzazione e termoregolazione vanno approvate in assemblea condominiale con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio. Il termine entro il quale occorre provvedere all’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore è fissato per tutte le regioni italiane, eccezion fatta per la Provincia autonoma di Bolzano, al 31/12/2016. Infatti, a decorrere dal 1/1/2017 saranno applicate sanzioni amministrative pecuniarie per gli inadempienti; la verifica dell’effettiva installazione di tali dispositivi è effettuata nel corso delle attività di ispezione degli impianti termici previste ai sensi del DPR 74/2013.
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