Siamo tecnici ma soprattutto consulenti, perché sappiamo che “il diavolo sta nei dettagli” e crediamo che la nostra esperienza possa fare la differenza nell’aiutare i singoli condomini e gli Amministratori di condominio a riqualificare energeticamente il condominio, beneficiando al massimo degli incentivi e delle detrazioni fiscali.
Con la legge di Bilancio 2020 sono state confermate molte delle detrazioni fiscali che permettono di riqualificare il proprio condominio tra cui:
Inoltre, è stato introdotto un nuovo strumento, il bonus facciate, che prevede detrazioni fiscali IRPEF del 90%. Vediamo insieme le caratteristiche di questi bonus.
L’ecobonus prevede detrazioni fino al 75% se si decide di riqualificare energeticamente il proprio condominio. Si accede alla detrazione per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 se nell’intervento di riqualificazione vengono raggiunti gli indici di prestazione energetica previsti dalle norme.
La spesa massima su cui calcolare la detrazione IRPEF è di 40.000 euro per ogni unità immobiliare di cui è composto il condominio. La detrazione si riceve in 10 rate annuali di uguale importo.
Dal 2018, inoltre, è possibile scegliere l’alternativa della cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, collegati all’intervento. Chi nell’anno precedente si trovava nella “no tax area” può cedere anche a istituti di credito e intermediari finanziari.
Tra i soggetti a cui è possibile cedere il credito ci sono le ESCo, certificate secondo la UNI CEI 11352, come noi di Gruppo EDEN, che ci occupiamo dell’intera riqualificazione dalla progettazione, alla realizzazione dell’intervento, fino alla richiesta di detrazioni, o incentivi, e monitoriamo nel tempo i risparmi energetici ottenuti.
Lo sconto in fattura – dal 1° gennaio 2020 -, invece, è possibile solo per interventi condominiali con un importo di lavori di almeno 200.000 euro e che rientrano nella categoria di interventi di ristrutturazione importante di primo livello, ovvero quegli interventi che riguardano più del 50% della superficie disperdente lorda e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva del condominio.
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Possono accedere alla detrazione per riqualificazione:
La riqualificazione energetica del condominio permette con un solointervento di:
L’intervento deve riguardare le parti comuni e si deve trattare di “sostituzione” o “modifica” e prima dell’intervento l’involucro deve risultare essere di “qualità bassa”. Con la riqualificazione è necessario raggiungere i valori di trasmittanza previsti dalla tabella 2 dell’allegato B al D.M. dell’11 marzo, aggiornata a gennaio 2010.
Se ricadono nella stessa relazione tecnica dell’intervento di riqualificazione possono andare in detrazione anche la sostituzione degli infissi e l’installazione di schermature solari.
Per accedere alla detrazione fiscale bisogna inviare una comunicazione dei risparmi ottenuti all’ENEA –tramite il sito ufficiale – entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il documento da inviare è la “Scheda descrittiva dell’intervento” e deve essere compilato e firmato da un tecnico abilitato e iscritto al proprio Ordine.
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Il bonus facciate è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 per recuperare o restaurare le facciate degli edifici esistenti – sia singoli, sia condomini – delle zone A e B, come previsto dal D.M.1444/1968. Le detrazioni fiscali a cui si può accedere sono del 90% e la non c’è un limite di spesa.
Anche in questo caso la detrazione si riceve in dieci rate annuali di uguale importo ma non è possibile cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura.
Gli interventi per cui richiedere il bonus facciate sono:
Si può intervenire solo sulle facciate del perimetro esterno o quelle interne visibili e/o ad uso pubblico. Se si interviene su più del 10% dell’intonaco della superficie disperdente e rispettare i requisiti “minimi” indicati nel D.M. 26/06/2015 e verificare i valori di trasmittanza termica finali in base alla tabella 2 del D.M. 26/01/2010 e alla tabella Appendice B all’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 “requisiti minimi”.
Anche in questo caso, entro 90 giorni dalla fine dell’intervento bisogna inviare la comunicazione all’ENEA. La mail inviata va stampata e conservata perché contiene il codice CPID.
Negli anni abbiamo messo a punto un nostro metodo di lavoro con cui seguiamo ogni intervento di efficientamento dal momento del sopralluogo fino al monitoraggio post intervento:
L’uso del laser scanner Leica RTC 360 ci permette di velocizzare tutti i tempi: dal rilievo alla fase di progettazione. Il laser scanner, infatti, ci permette di ottenere un modello 3D su cui lavorare secondo la modalità BIM.
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