LA CASSAZIONE ACCELERA LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO NAZIONALE
Con la sentenza 29164/2019 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche le imprese possono richiedere la detrazione fiscale per l’efficientamento energetico per i loro immobili “merce”.
Il caso sottoposto alla corte di Cassazione è stata la richiesta da parte di un’impresa di accedere alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica con sostituzione degli infissi di alcuni immobili di sua proprietà locati a terzi.
Ogni impresa può possedere:
L’Agenzia delle Entrate stabilisce che le imprese hanno accesso alla detrazione nel caso di lavori sui soli immobili strumentali ma non menziona gli immobili “merce”. Dunque l’Agenzia aveva revocato la richiesta dell’impresa e inviato una cartella di pagamento.
Con la Risoluzione 340/E/2008 l’Agenzia aveva risposto a un quesito riguarda alla possibilità di richiedere l’ecobonus per interventi di efficientamento su immobili “merce”. La risposta negava questa possibilità.
Ciò nonostante sia la Commissione Tributaria della Regione Piemonte sia la Cassazione hanno che quella risoluzione era da considerare come “un parere formulato dall’Agenzia in risposta ad uno specifico quesito di un contribuente”.
E poiché la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale è una priorità per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico è bene dare l’accesso all’ecobonus anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica sugli immobili “merce”.
La bozza della nuova Legge di Bilancio prevede la proroga della detrazione fiscale del 65% per interventi di efficientamento energetico fino al 31 dicembre 2020. Tra gli interventi per cui è possibile richiedere la detrazione ci sono: lavori sull’involucro, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con installazione di sistemi di termoregolazione, acquisto di micro-cogeneratori.
Gli altri interventi come la sostituzione degli infissi e l’installazione di sistemi ombreggianti danno l’accesso a detrazioni del 50%.
Per i lavori sulle singole unità immobiliari il termine è il 31 dicembre 2020, per i lavori sulle parti comuni dei condomini, invece, il termine è il 31 dicembre 2021 e le detrazioni, a seconda della superficie interessata, possono arrivare al 75%.
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