Con l’approvazione della Legge di Bilancio n° 178 del 30 dicembre 2020 sono state introdotte diverse novità anche per quanto riguarda la riqualificazione energetica degli edifici con il Superbonus 110%.
Se, infatti, prima era possibile far rientrare nella detrazione del 110% solo il rifacimento del sottotetto, con l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 66 lettera a) punto 2) la Legge di Bilancio che modifica il comma 1 lettera a) dell’art. 119 della Legge 77/2020 (ex Decreto “Rilancio”) viene data la possibilità di usufruire delle stesse detrazioni per interventi di coibentazione della copertura, anche se questa non racchiude un volume riscaldato:
“Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.”
Il rifacimento del tetto rientra nel Superbonus 110% quando può essere considerato come intervento:
Dal punto di vista normativo, dunque, non è importante che il volume racchiuso sia o non sia riscaldato. Vediamo, quindi, cosa cambia per quanto riguarda i costi e l’impatto energetico, in particolare, il raggiungimento del salto di due classi energetiche, requisito fondamentale per l’accesso al Bonus 110.
Prendiamo in considerazione un caso esempio: un edificio degli anni ‘70 che si trova in provincia di Bologna, è composto da 13 unità abitative e ha una superficie utile di circa 800 mq, distribuiti su quattro livelli. La struttura è composta da: pareti esterne in mattoni forati dello spessore di 30 cm e solai in laterocemento dello stesso spessore. La classe energetica di partenza è la F, con un consumo di energia primaria di 162,45 kWh/mq.
Per capire quale sia l’intervento più conveniente tra i due dal punto di vista dei costi mettiamo a confronto i computi per i due interventi, considerando che si tratta di un sottotetto freddo, ovvero non riscaldato.
Risulta che il costo dei lavori necessari per l’isolamento del:
Possono rientrare nell’incentivo anche le spese per le tegole e tutti quegli accessori necessari per la ventilazione della copertura come il manto.
Qui, per semplicità, abbiamo tralasciato gli oneri professionali e l’IVA al 10%.
A prima vista il costo dell’isolamento del tetto è 5 volte superiore a quello del sottotetto. Vediamo, adesso, nel dettaglio la stratificazione necessaria per l’isolamento in modo da poter calcolare, con l’uso del software Namirial Termo, la prestazione energetica delle singole unità abitative e procedere, poi, con il calcolo dell’APE Convenzionale.
Per l’isolamento ipotizziamo di usare del polistirene espanso rispondente ai CAM – Criteri Ambientali Minimi – come previsto dal DM 11/10/2017 e con conduttività termica λ pari a 0,033 W/mK.
Con il calcolo dell’APE convenzionale del condominio troviamo che, in entrambi i casi, viene fatto il salto di due classi, ovvero il passaggio dalla classe F di partenza alla classe energetica D. Dunque, in entrambi i casi sarebbe possibile far rientrare l’intervento nel Superbonus 110%.
Ovviamente bisogna far attenzione che nessuno dei due interventi sfori il tetto massimo previsto perché, in tal caso, una parte delle spese potrebbe non rientrare nella detrazione.
Per i lavori di isolamento termico l’incentivo è calcolato su un tetto di spesa pari a:
Rientrano nell’incentivo anche le spese per le tegole e tutti quegli accessori necessari per la ventilazione della copertura come il manto.
In seguito al confronto tra la coibentazione del sottotetto e la coibentazione del tetto riassumiamo i pro e i contro dei due interventi:
Isolare il tetto: vantaggi e svantaggi
Isolare il sottotetto: vantaggi e svantaggi
Ogni condominio è un caso a sé, il risultato di scelte che si sono susseguite negli anni, dunque, sarà il tecnico incaricato a valutare, insieme ai condomini, quale sia l’intervento di isolamento migliore per quello specifico condominio.
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